Art. 2.
(Modificazioni di norme).

      1. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 14:

              1) al comma 1 le parole: «100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «750.000 euro»;

              2) al comma 6 le parole: «1.000.000 di euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «2.500.000 euro»;

          b) all'articolo 17:

              1) il comma 11 è abrogato;

              2) al comma 12 le parole: «a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi»;

          c) all'articolo 21, comma 1-ter, le parole: «di importo superiore alla soglia comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a 2.500.000 euro»;

          d) all'articolo 23, comma 1-bis, le parole: «750.000 ECU» e «trenta» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «2.500.000 euro» e «quindici»;

          e) all'articolo 24, comma 1:

              1) le parole: «100.000 euro», ovunque ricorrono e «300.000 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «750.000 euro» e «2.500.000 euro»;

              2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) lavori di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della

 

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disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori per i quali si applica tale disciplina»;

          f) all'articolo 25, comma 3, le parole: «10 per cento» e, ovunque ricorrono, «5 per cento» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «30 per cento» e «20 per cento»;

          g) i commi 4 e 5 dell'articolo 25 sono abrogati;

          h) all'articolo 29, comma 1, le parole: «un milione di euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «2.500.000 euro».

      2. All'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «500.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «4.000.000 di euro»;

          b) al comma 5, le parole: «1.500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti; «6.242.000 euro».

      3. Gli importi dei lavori indicati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, dall'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, come da ultimo modificati dalla presente legge, esclusi quelli che si riferiscono alle soglie di applicazione delle normative comunitarie, sono soggetti a rivalutazione secondo il tasso di inflazione reale, indicato entro il 30 giugno di ogni biennio con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.